In risposta ad un interpello promosso dalla DRE Basilicata, l’Agenzia delle Entrate in data 3 novembre 2005, ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina fiscale applicabile nell’ipotesi di donazione d’azienda.
L’Agenzia ha chiarito che il disposto contenuto nell’art. 58, comma 1, TUIR, che qualifica irrilevante, ai fini impositivi, l’atto di donazione d’azienda, deve ritenersi riferito al solo donante, laddove il donatario, se qualificabile come imprenditore individuale o societario, realizza una sopravvenienza attiva tassabile, pari all’importo fiscalmente riconosciuto dell’azienda ricevuta.
Fonte: www.seac.it