Con la Circolare n. 61 del 27 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla disciplina fiscale dei trust.
E’ stato, in particolare, precisato che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni. Ciò avviene, ad esempio, quando il potere di disporre e di gestire dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente (ossia a colui che ha trasferito i beni di sua proprietà al trust).
In tutti questi casi i redditi solo formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
Nella Circolare vengono precisate le tipologie di trust che devono, appunto, ritenersi inesistenti, come i trust che il disponente può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, oppure i trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario.
Riguardo ai trust esteri, deve applicarsi la regola secondo la quale il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno in Italia. Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che anche i redditi attribuiti da un trust straniero a beneficiari residenti sono sottoposti a tassazione in Italia.
Inoltre, nel caso di beneficiari stranieri di trust italiani il reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia ed a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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