Nella Sentenza n. 21351 del 30 novembre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali e dispositivi, né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale.
La dichiarazione affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Ne discende che il contribuente che abbia esposto, nella competente dichiarazione dei redditi, solo una parte della detrazione d’imposta che ritiene a lui spettante e che, quindi, abbia versato, in via di autotassazione, una somma superiore a quella dovuta, può richiedere la restituzione dell’imposta indebitamente versata, nel termine di 48 mesi stabilito dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.