Con Risoluzione 2 dicembre 2008, n. 457, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione da un’impresa edile, la detrazione del 36% spetta, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente, anche se il venditore non ne aveva precedentemente fruito.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il diritto di subentro nell’agevolazione, di cui all’art. 1, comma 7, Legge n. 449/1997, è vincolato al possesso della documentazione di seguito elencata:
- copia della concessione edilizia;
- dichiarazione di ultimazione lavori;
- atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale deve essere calcolata la detrazione.
Fonte: www.seac.it
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