Con Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IRPEF pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, spetta anche per la sostituzione del portone d’ingresso a condizione che il produttore attesti i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa in esame.
Pertanto, il nuovo portoncino deve avere le stesse caratteristiche tecniche e costruttive proprie delle finestre, ed essere assimilato ad una porta-finestra. In questo caso, alla luce delle semplificazioni nella documentazione richiesta, non sono necessarie l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l’attestato di certificazione o qualificazione energetica, ma è sufficiente la certificazione rilasciata dal produttore.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, inoltre, i nuovi adempimenti da rispettare per fruire della detrazione del 55% introdotti dal D.L. n. 185/2008 nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007: i contribuenti devono inviare un’istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica, entro 30 giorni dal ricevimento, l’esito della verifica effettuata. Solo a seguito dell’assenso dell’Agenzia delle Entrate (che si intende non accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, non sia intervenuta esplicita risposta positiva è possibile fruire della detrazione.
Fonte: www.seac.it
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