Con Risoluzione 12 agosto 2009, n. 215, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla definizione di edifici esistenti ed alle caratteristiche tecniche dei sistemi di riscaldamento che possono usufruire del 55%.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’esistenza dell’edificio e la presenza di un sistema di riscaldamento funzionante sono le due condizioni essenziali per poter beneficiare dell’agevolazione.
Quindi anche gli edifici classificati come “unità collabente” (edificio pericolante) a causa di un terremoto, soddisfano la condizione del manufatto esistente, in quanto già costruito e accatastato. Inoltre, la presenza di tre camini e una stufa, rispettano la condizione della presenza del sistema di riscaldamento poiché trattasi di apparecchi fissi e con una potenza nominale uguale o superiore a 15 kw.
Fonte: www.seac.it
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