Con Risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti posti in relazione alla fruizione della detrazione del 55% per le spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico, ha fornito alcune importanti precisazioni:
- per i pannelli solari non sono ammesse certificazioni diverse da quella cui fa riferimento l’art. 8, DM 19 febbraio 2007;
- gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi oggetto di questa agevolazione devono essere già esistenti ed appartenenti ad una qualsiasi categoria catastale: sono quindi esclusi quelli effettuati su edifici in costruzione;
- per individuare il giorno di conclusione dei lavori dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l’invio della documentazione all’Enea come disposto dal DM 19 febbraio 2007, si deve fare riferimento al giorno in cui viene eseguito il collaudo (e non quello di pagamento dei lavori). E’ comunque possibile inviare la documentazione anche dopo i 60 giorni ma comunque entro il 29 febbraio 2008.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale