Con Risoluzione 29 aprile 2008, n. 181, l’Agenzia delle Entrate, confermando l’interpretazione fornita con la precedente Risoluzione n. 124/2007, ha ribadito che nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti l’unità abitativa e relative pertinenze, il limite massimo di spesa ammesso a fruire della detrazione del 36% (48.000 euro) deve essere sempre riferito “unitariamente” ad entrambi gli immobili.
Secondo l’Amministrazione finanziaria non rileva che, dal 2007, nelle norme di proroga dell’agevolazione, il limite agevolabile sia riferito “ad unità immobiliare” invece che “ad abitazione”: tale previsione non è da considerarsi indicativa di una mutata volontà del legislatore, considerato che, anche per i periodi d’imposta successivi al 2006 è stato confermato il “nuovo” principio del D.L. n. 223/2006.
Fonte: www.seac.it
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