Con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 314, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di comunione indivisa di beni immobili per la quale sia stato nominato un amministratore giudiziale, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e gli altri adempimenti relativi alla detrazione del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti in comune, possono essere effettuati dallo stesso amministratore giudiziale.
Pertanto, nella comunicazione di inizio lavori, il soggetto nominato dall’autorità giudiziaria dovrà barrare la casella predisposta per l’amministratore di condominio, indicando nell’apposito spazio il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale, da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento.
Successivamente, il rappresentante giudiziale dovrà rilasciare ai singoli proprietari una certificazione (relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti), che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può beneficiare ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota posseduta.
Fonte: www.seac.it
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