NULL
Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2011

Detassazione dei premi di produttivita’: si applica solo dopo la stipula dell’accordo collettivo.

Scarica il pdf

Con la Circolare n. 19 del 10 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’imposta sostitutiva del 10 %  applicabile ai premi di produttività a partire dal 2011.

E’ stato ricordato che la normativa assoggetta ad imposta sostitutiva le sole somme che siano erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro. La produttività che scaturisce da questo accordo o contratto collettivo opera necessariamente e sempre per il futuro. Inoltre, l’accordo in applicazione del quale sono erogati gli emolumenti deve sempre essere stipulato prima dell’erogazione.

Pertanto, il datore di lavoro potrà applicare l’imposta sostitutiva a partire dalla data di stipula dell’accordo o del contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso.

Al contrario, le somme erogate nel 2011, prima della stipula dell’accordo o del contratto collettivo, non potranno essere assoggettate all’imposta sostitutiva, anche se l’accordo prevede la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.

E’ stato, altresì, precisato che è indispensabile che gli accordi o contratti collettivi siano formalizzati in un atto scritto. Se recepiscono degli accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, gli accordi territoriali o aziendali dovranno, inoltre, riportarne il contenuto.  

Infine, nella Circolare in questione, viene stabilito che ai sostituti d’imposta che, nei mesi di gennaio e febbraio, abbiano applicato la detassazione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non vengano applicate le relative sanzioni, purché i sostituti d’imposta medesimi effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva versato e quello effettivamente dovuto, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto