Con Risoluzione 10 giugno 2008, n. 235, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità per determinare correttamente le deduzioni ai fini IRAP.
Si riportano, in sintesi, le precisazioni fornite:
- nell’ipotesi di distacco del personale, competono al distaccatario le deduzioni relative al cuneo fiscale, secondo il principio per cui le deduzioni “seguono il lavoratore” calcolate in base ai giorni di effettivo utilizzo del personale distaccato;
- ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, si può tenere conto anche dei lavoratori per i quali si intende fruire delle deduzioni dalla base imponibile IRAP relative al c.d. cuneo fiscale;
- nel caso in cui il datore di lavoro in corso d’anno decida, per i dipendenti inizialmente assunti come apprendisti, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potrà beneficiare della deduzione per apprendisti per tutto il periodo in cui i lavoratori sono assunti con tale qualifica. Per il restante periodo, si applicano le regole generali per i rapporti a tempo indeterminato.
Fonte: www.seac.it
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