Nella Circolare n. 9 del 3 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap riguardante le spese per il personale dipendente. Si ricorda che la deduzione è stata introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
In particolare, nella Circolare in questione, vengono forniti dei chiarimenti in merito alle modalità di fruizione della deduzione analitica ed in merito alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Riguardo all’ambito di applicazione della deduzione, essa riguarda le società di capitali e gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli enti e le società finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.
Inoltre, è stato precisato che possono beneficiare della deduzione anche soggetti diversi che determinino la base imponibile Irap, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali per l’attività commerciale svolta).
La deduzione analitica in questione deve essere applicata al netto delle deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese ed ai contributi assistenziali sostenuti per il personale a tempo indeterminato, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili ed al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e delle deduzioni previste per i contribuenti “minori” che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
La deduzione analitica relativa alle spese per il personale dipendente può essere fatta valere, per la prima volta, nell’Unico 2013, a condizione che, alla formazione del valore della produzione imponibile, abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati.
Tra gli altri chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare, ricordiamo quello relativo alla coesistenza della nuova deduzione analitica con quella forfetaria del 10 % relativa agli interessi passivi ed agli oneri assimilati. Il contribuente potrà dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, sia la quota Irap commisurata all’ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente ed assimilato non ammesso in deduzione, sia il 10 % dell’Irap complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili.
L’Irap complessiva ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non potrà comunque eccedere l’imposta complessivamente versata/dovuta.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al rimborso che può essere richiesto dai contribuenti riguardo alle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap, nella misura ammessa dalla nuova normativa.
Per poter richiedere il rimborso, il contribuente deve procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’Irap versata sul costo del lavoro. L’importo rimborsabile sarà pari alla differenza tra le imposte sui redditi versate e le imposte che sarebbero dovute sulla base del reddito frutto della rideterminazione.
Nel calcolo delle imposte dei redditi rimborsabili, non si deve tener conto delle deduzione forfetaria del 10 % della quale si è già beneficiato, qualora abbiano concorso al valore della produzione anche gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili. Diversamente, qualora il contribuente abbia beneficiato nei periodi d’imposta precedenti, della deduzione forfetaria del 10 % dell’Irap esclusivamente in relazione alle spese per il personale dipendente, il rimborso potrà essere calcolato tenendo conto dell’Irap già dedotta per il medesimo periodo d’imposta.
E’ stato ricordato che l’ammontare delle imposte dei redditi rimborsabile deve essere calcolato considerando che l’Irap ammessa in deduzione non può comunque eccedere l’imposta effettivamente versata o dovuta.
La deduzione analitica spetta anche ai contribuenti che abbiano conseguito una perdita nel periodo d’imposta considerato.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alle modalità di utilizzo delle eccedenze per le imposte pagate all’estero, riguardo ai soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il regime della trasparenza o che partecipino al regime del consolidato fiscale, riguardo alle ipotesi in cui vi siano delle operazioni straordinarie e, infine, riguardo ai rapporti della nuova disciplina della deduzione analitica con la disciplina delle società di comodo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.