Con Circolare 14 aprile 2009, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla parziale deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi (articolo 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).
Si riportano, in sintesi, alcuni dei principali temi trattati nella Circolare:
- soggetti destinatari;
- deduzione forfetaria a regime;
- modalità di fruizione della detrazione per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 e successivi;
- istanze di rimborso per gli anni pregressi.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, inoltre, la deduzione IRAP del 10% deve avvenire con il criterio di cassa ma nel limite dell’imposta di competenza dell’esercizio (saldo periodo precedente più acconti dell’esercizio). Se, infatti, l’acconto versato supera il debito dell’anno, la deduzione IRAP spetta sul minore importo.
Fonte: www.seac.it
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