Con Risoluzione 20 marzo 2008, n. 107, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97.
Secondo l’Agenzia delle Entrate è ammessa la deduzione IRAP solo per i costi relativi direttamente imputabili al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo (di base e/o avanzata). Per quanto riguarda, in particolare, il campo sanitario, la deduzione per il personale impiegato nella realizzazione di un progetto specifico è ammessa anche per gli addetti all’assistenza sanitaria e ausiliaria purchè prestino la loro attività nei comparti in cui viene svolta l’attività di ricerca.
Rimangono, invece, esclusi i costi relativi al personale impiegato nell’assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici per i quali non viene svolta attività di ricerca, ancorché specialistici, nonchè quelli per il personale impiegato in mansioni amministrative.
Fonte: www.seac.it
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