Con Risoluzione 17 giugno 2008, n. 249, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano direttamente nella tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico possono essere le destinatarie delle erogazioni liberali, così come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria si è espressa a favore della deducibilità dal reddito complessivo delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di tali fondazioni e associazioni nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005.
Fonte: www.seac.it
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