Con Risoluzione 25 luglio 2006, n. 95, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 108, comma 2, TUIR.
Nel caso specifico, una società ha capitalizzato, nel 2005, spese di ricerca e sviluppo, che non dando origine a ricavi, non hanno partecipato, con quota di ammortamento, al conto economico. La società sostiene tuttavia la possibilità di dedurre integralmente il costo nell’anno di sostenimento ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (ai sensi dell’articolo 108, TUIR).
La Risoluzione esclude invece tale possibilità, disponendo che la deducibilità fiscale del costo è subordinata alla sua preventiva imputazione a conto economico e che la stessa non può essere beneficiata, in quanto precluso il ricorso alla deduzione extracontabile di cui al quadro EC del modello Unico.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 11.9.2006
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