L’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti di Milano ha emanato, in data 20 ottobre 2010, la norma di comportamento n. 178 in materia di deducibilità degli ammortamenti da parte delle società conferitarie in caso di conferimento d’azienda.
In particolare, in tale norma di comportamento è stato richiamato il principio della neutralità, statuito dall’art. 176 del TUIR, secondo il quale il conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell’azienda ricevuta. Quindi, il costo degli elementi attivi e passivi riconosciuto fiscalmente in capo al conferitario è quello già riconosciuto in capo al conferente alla data di effetto del conferimento.
Il conferitario dovrà, pertanto, calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo il costo fiscale della società conferente. E ciò anche nell’ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile e valutativa utilizzata dal conferitario, le quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a conto economico. In questo caso, troverà applicazione l’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR che permette a tali differenze di ottenere rilevanza fiscale mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (deducibilità di spese o di altri componenti negativi che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge).
Qualora i minori ammortamenti imputati a conto economico dipendano, invece, da un allungamento del piano di ammortamento contabile operato dalla conferitaria, la differenza rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti continuando il piano originario non è deducibile negli anni previsti nel piano medesimo, ma sarà deducibile negli anni successivi, come ammortamento imputato a conto economico dalla conferitaria a seguito, appunto, dell’allungamento del periodo di ammortamento.
Infine, viene precisato che, dal momento che il principio di neutralità delle operazioni di conferimento d’azienda è applicabile anche ai fini IRAP, le conclusioni relative all’IRES devono ritenersi applicabili anche ai fini dell’IRAP. Inoltre, conclusioni analoghe devono trovare applicazione anche nel caso in cui l’operazione sia un’operazione non di conferimento, ma di fusione o di scissione di società.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale