Con Risoluzione 30 ottobre 2008, n. 411, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha fornito maggiori chiarimenti riguardo alla deducibilità ai fini fiscali delle erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. a), TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, le erogazioni liberali fatte a favore di enti con finalità di “solidarietà sociale ed umanitaria” sono deducibili, anche quando sono effettuate da una società a favore di una Fondazione senza scopo di lucro che a sua volta, destina fondi a favore di altre attività sociali.
Pertanto, anche le finalità di assistenza solidaristica, sociale ed umanitaria, sono riconducibili tra quelle che danno il diritto di beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame. La norma, infatti, non esclude che l’ente beneficiario dell’erogazione destini a sua volta liberalità a favore di iniziative sociali di altri soggetti.
Fonte: www.seac.it
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