Con la Circolare n. 33 dell’8 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla deducibilità degli accantonamenti ai fondi per l’indennità suppletiva di clientela, spettante, ai sensi dell’articolo 1751 del codice civile, agli agenti di commercio in occasione della cessione del rapporto di lavoro.
Nella Circolare, è ricordato che la disposizione del codice civile suddetta, nella sua formulazione attuale, non richiama più altra fonte normativa, e in particolare la contrattazione collettiva, né propone una distinzione, prevista in precedenza dalla contrattazione collettiva, appunto, tra indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva della clientela e indennità meritocratica. Quindi, fornisce una nozione unitaria e compiuta dell’indennità di cessazione.
Inoltre, il testo attuale della disposizione del codice fornisce una disciplina unitaria dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sottoponendola ad alcune condizioni.
Quindi, attualmente, sono deducibili gli accantonamenti per indennità per cessazione del rapporto di agenzia, disciplinati in via unitaria ed esclusiva dall’articolo 1751 del codice civile.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, inoltre, che la Corte di Cassazione, alla luce della modifica normativa della disposizione suddetta, intervenuta a partire dal 1993, ha riconosciuto la deducibilità di tali accantonamenti.
Riguardo alla posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate in merito a tale questione, è stato ricordato che dapprima era stata riconosciuta la deducibilità dal reddito d’impresa con la Risoluzione del 9 aprile 2004. Successivamente, alla luce dell’interpretazione che era stata espressa all’epoca dalla Cassazione, nella Circolare del 6 luglio 2007, era stata affermata la non deducibilità dal reddito d’impresa della casa mandante degli accantonamenti effettuati per indennità suppletiva della clientela.
L’orientamento attuale dell’Agenzia delle Entrate consiste nel ritenere ancora valide le considerazioni inserite nella Circolare suddetta del 2007, soltanto per gli accantonamenti effettuati in periodi d’imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica normativa dell’articolo 1751 del codice civile, ossia anteriori alla data del 1° gennaio 1993.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti riguardanti la materia e ad abbandonare la pretesa tributaria qualora non sia conforme al trattamento tributario previsto alla luce del nuovo orientamento, a meno che non siano sostenibili ulteriori ragioni.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.