Con Risoluzione 22 maggio 2008, n. 214, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza, si è espressa negativamente con riferimento alla deducibilità al 100% dei costi relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, evidenziato che la previsione della deducibiltà all’80% dei costi menzionati dall’articolo 102, comma 9, TUIR, non è disapplicabile, a prescindere dalla circostanza dell’effettiva destinazione del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio d’impresa.
Fonte: www.seac.it
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