Con Risoluzione 19 maggio 2008, n. 204, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IRES/IRAP e IVA di una promozione commerciale che una concessionaria di auto offre alla clientela, anche con servizi di assistenza postvendita.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che ai fini della determinazione della base imponibile:
- IRES, non sono ammessi in deduzione accantonamenti diversi da quelli previsti dal comma 4, articolo 107, TUIR; diversamente, qualora il periodo di effettivo sostenimento dell’onere dovesse essere diverso da quello di accantonamento al fondo, l’utilizzo dello stesso rileverà come variazione in diminuzione;
- IRAP, come ai fini IRES, non sono deducibili gli accantonamenti ai fondi rischi (B12 e B13) che risulteranno deducibili solo al momento dell’effettivo sostenimento, sempreché rientrino sotto il profilo contabile nell’aggregato B;
- IVA, la stessa sarà determinata al netto degli sconti dovuti ed applicati direttamente in fattura al cliente, in applicazione dell’articolo 13, DPR n. 633/1972.
Fonte: www.seac.it
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