Con le Sentenze n. 16/43/09 e n. 16/12/2009, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che la deducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni e perdite su crediti per banche ed assicurazioni debba operare retroattivamente.
In particolare, posto che l’art. 6, L. n. 248/2005 ha disposto l’indeducibilità dei predetti elementi negativi a decorrere dal 2005, l’organo giudicante ha tuttavia sostenuto che, per quanto attiene i casi di perdite e svalutazioni già maturate negli esercizi precedenti, la deduzione abbia efficacia retroattiva con ripartizione negli esercizi successivi.
Fonte: www.seac.it
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