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Novità Irpef - Ires
10 Marzo 2012

Decreto sulle semplificazioni fiscali: tutta una serie di misure anche per il contrasto dell’evasione.

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Il Decreto Legge n. 16 del 2012, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato il 24 febbraio 2012 dal Consiglio dei Ministri (newsletter Misterfisco del 5 marzo 2012), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012 ed è entrato in vigore nella medesima data. Sarà necessaria la conversione in Legge affinchè rimangano in vigore le disposizioni in esso contenute.

Il provvedimento prevede una serie di misure di contrasto dell’evasione fiscale.

Evidenziamo, in particolare:

– è stato meglio specificato l’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 4-bis, della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, relativo ai “costi da reato”. Il nuovo testo della disposizione in questione prevede che, nella determinazione dei redditi, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione predetta e dei relativi interessi.
Inoltre, è stato precisato che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In questo caso (ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari ad una percentuale compresa tra il 25 ed il 50 % dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi ai beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi.
Queste nuove disposizioni, secondo quanto precisato nel Decreto Legge medesimo, si applicano in luogo delle disposizioni previgenti, anche per i fatti, gli atti o le attività posti in essere prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli, a meno che i provvedimenti emessi in base alla normativa previgente non siano divenuti definitivi.

– Riguardo alle partite Iva inattive, il nuovo testo dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 prevede che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria, individua i soggetti titolati di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente potrà fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività sarà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo, però, non sarà eseguita se il contribuente provvederà a pagare la somma dovuta entra trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’ammontare della sanzione dovuta sarà ridotto ad un terzo del minimo.

– Al comma 8 dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, inoltre, è stato disposto che l’Agenzia delle Entrate elaborerà, nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, delle liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia o al Corpo della Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi.

– E’ stata abrogata la disposizione (articolo 14, comma 10) della Legge di Stabilità per il 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011) che prevedeva che i contribuenti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi o pagamenti interamente tracciabili avrebbero potuto sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari.

– L’imposta di bollo proporzionale sui prodotti finanziari, introdotta dall’articolo 19 del Decreto “salva Italia”, dovrà essere versata anche in caso di comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

– Riguardo alla nuova imposta sugli immobili situati all’estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia, è stato precisato che l’imposta non è dovuta se l’importo, determinato nella misura dello 0,76 % del valore degli immobili, non supera i 200 Euro. Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo nel quale è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore degli immobili è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte di patrimonio o sui trasferimenti e, solo in mancanza, quello determinato secondo i criteri predetti.
Per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale sia determinata in base ad accordi internazionali, l’imposta in questione sarà dovuta nella misura dello 0,4 % per l’immobile all’estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta troverà applicazione limitatamente al periodo in cui l’attività lavorativa sarà svolta all’estero.
Anche per tali soggetti, come per coloro tenuti al versamento dell’Imu, spetterà una detrazione di 200 Euro per l’imposta relativa all’immobile destinato ad abitazione principale ed alle relative pertinenze. La detrazione sarà maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non potrà comunque superare l’importo di 400 Euro.
Infine, per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è prevista la deducibilità di un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sui medesimi immobili.

– Riguardo alle imposte sulle attività finanziarie scudate, introdotte dal Decreto “salva Italia”, per l’anno 2012, il versamento potrà essere effettuato entro il termine del 16 maggio (la scadenza originaria era fissata al 16 febbraio) ed è stata esclusa l’applicazione di sanzioni o interessi per i versamenti effettuati dopo il 16 febbraio 2012.
Alle attività finanziarie emerse non sarà comunque precluso, come chiarito nel Decreto n. 16/2012, l’accertamento dell’Iva.

– Il limite superato il quale le compensazioni Iva potranno avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è stato abbassato da 10.000 Euro a 5.000 Euro annui.

– Sono state inasprite tutta una serie di sanzioni amministrative, come quelle previste dalle leggi doganali o per le infrazioni della disciplina delle accise o quelle in ambito catastale o per il trasferimento illegale di denaro contante  all’estero.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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