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Novità Irpef - Ires
7 Gennaio 2011

Cumulabilità dell’agevolazione Tremonti-ter con altre misure di favore: è possibile presentare una dichiarazione integrativa.

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Con la Risoluzione n. 132 del 20 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle conseguenze delle decisioni relative alla cumulabilità con altre agevolazioni non fiscali dell’agevolazione della detassazione degli investimenti in macchinari prevista dal Decreto Legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (cosiddetta agevolazione Tremonti-ter).

L’Agenzia ha, in primo luogo, richiamato una propria precedente Circolare del 2009 nella quale era stato evidenziato che il Decreto Legge n. 78/2009 non contiene una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in questione con altre agevolazioni. L’agevolazione Tremonti-ter, pertanto, è cumulabile con altre misure di favore almeno che le norme che disciplinano tali diverse agevolazioni non dispongano diversamente.

Qualora nelle more delle determinazioni delle Amministrazioni competenti a pronunciarsi riguardo alla cumulabilità dell’agevolazione Tremonti-ter con le altre agevolazioni, il contribuente abbia deciso prudenzialmente di non avvalersi della deduzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di competenza, pur sussistendone i presupposti, una volta definita positivamente la questione della cumulabilità, sarà possibile fruire dell’agevolazione in questione presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata.

Se il termine suindicato è scaduto, si potrà presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo nel quale non è stata operata la deduzione, entro quarantotto mesi dal termine di pagamento del saldo di imposta. In caso di silenzio rifiuto sarà, inoltre, possibile procedere con il ricorso al giudice tributario.

Qualora, invece, il contribuente, nelle more delle decisioni suddette, si sia avvalso della deduzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di competenza e, però, la questione della cumulabilità si sia conclusa negativamente, sarà possibile far venire meno gli effetti della deduzione medesima, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione originaria. Se tale dichiarazione integrativa sarà presentata prima dell’avvio di un’attività di controllo, sarà possibile, inoltre, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, avvalersi del ravvedimento operoso, con versamento spontaneo della maggiore imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta.       

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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