Con Risoluzione 7 marzo 2008, n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito per le imposte pagate all’estero è riconosciuto anche quando il pagamento allo Stato straniero è avvenuto tramite imposta omnicomprensiva. La detrazione spetta, però, solo per la parte relativa alle imposte sui redditi.
Ai sensi dell’articolo 165, TUIR, infatti, il credito d’imposta può essere riconosciuto in relazione ad imposte effettivamente pagate all’estero che soddisfino contemporaneamente i requisiti:
- della “similarità” dell’imposta estera rispetto a quella pagata in Italia;
- della “definitività” del pagamento del tributo estero.
Pertanto, se il contribuente all’estero è soggetto ad un’imposizione omnicomprensiva (sostitutiva delle imposte dirette, indirette presenti e future e dei diritti doganali), il requisito della similarità è soddisfatto solo in parte ed il credito d’imposta è riconosciuto solo per la quota corrispondente all’imposta sul reddito .
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale