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Novità Irpef - Ires
12 Luglio 2008

Credito di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate: Circolare

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Con Circolare 10 luglio 2008, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate, di cui ai commi 539-548, art. 2, Finanziaria 2008.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i “datori di lavoro” che possono beneficiare dell’agevolazione sono, in generale, tutti i soggetti che “in base alla vigente normativa sul lavoro” rivestono tale qualifica e pertanto anche liberi professionisti, persone fisiche non sostituti, nonché condomini.

Diversamente, non possono fruire del credito di imposta i soggetti operanti nel settore della costruzione navale e dell’industria carboniera. I soggetti operanti nel settore trasporti possono beneficiare del credito d’imposta in esame per l’assunzione a tempo indeterminato dei portatori di handicap e delle lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.

Sono inoltre affrontate le seguenti altre tematiche: condizioni di ammissibilità e determinazione del credito di imposta, rispetto dei massimali, cumulo con altri aiuti, cause di decadenza, utilizzo e rilevanza del credito d’imposta, etc.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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