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Novità Irpef - Ires
20 Aprile 2013

Credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo: l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti.

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Nella Risoluzione n. 26 del 18 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito posto da una società a responsabilità limitata con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione della Legge Finanziaria per il 2007, modificata dalla Legge Finanziaria per l’anno successivo, che aveva previsto l’attribuzione alle imprese di un credito d’imposta relativo ai costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta 2007 e fino alla chiusura del periodo d’imposta 2009.

Il credito d’imposta in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’impresa beneficiaria del credito d’imposta deve indicare, in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, i costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta medesimo.

Il credito d’imposta è utilizzabile per i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute. L’eccedenza è, inoltre, utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale è stato concesso il credito.

Nella Risoluzione, è ricordato che, a partire dal 2009, la fruizione del credito d’imposta è regolata da una particolare procedura di prenotazione ed assegnazione delle risorse. Questa procedura deve essere seguita per l’utilizzo del credito d’imposta maturato nel 2007 e nel 2008, per spese sostenute nei medesimi periodi d’imposta, e non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2008, oltre che per l’utilizzo del credito d’imposta maturato a partire dal 1° gennaio 2009.

Per le attività di ricerca che risultano già avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 185 del 2008), gli interessati devono inoltrare per via telematica all’Agenzia delle Entrate un apposito formulario (modello FRS), contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo, così da poter prenotare l’accesso alla fruizione del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate provvede, quindi, a comunicare un nulla-osta per la fruizione del credito.

In caso di diniego del nulla-osta, il credito d’imposta maturato non potrà essere utilizzato nel periodo d’imposta per il quale è stato richiesto, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, ma potrà essere utilizzato in futuro in relazione alle disponibilità finanziarie eventualmente stanziate negli anni successivi.

Per il 2010 ed il 2011 sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per il credito d’imposta in questione. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 4 marzo 2011, sono state individuate le modalità di utilizzo di tale ulteriore stanziamento.

I soggetti che, alla luce del suddetto Decreto del 2011, possono beneficiare delle nuove risorse, sono quelli che avevano avviato un’attività di ricerca anteriormente al 29 novembre 2008, avevano inviato per via telematica l’apposito formulario all’Agenzia delle Entrate, ma non avevano potuto utilizzare il credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle disponibilità finanziarie.

I soggetti in questione possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione, mediante modello F24, con l’indicazione sempre dell’anno 2011 e del codice tributo 6808, relativo, appunto, al credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

La misura massima complessiva di utilizzo del credito d’imposta è stata fissata al 47,53 %.

Nella Risoluzione del 18 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a differenza del modello Unico 2011, il modello Unico 2012 tiene conto delle modifiche normative intervenute con il Decreto del 4 marzo 2011. Infatti, nel quadro RU, è stato inserito “il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo fruibile dal 2011 secondo le modalità disciplinate dal Decreto interministeriale del 4 marzo 2011”. I beneficiari del credito, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, vi possono inserire i dati dei costi sostenuti e del relativo credito d’imposta spettante, così da adempiere adeguatamente agli obblighi dichiarativi.

Ancora, è stato precisato che la percentuale massima del 47,53 % deve essere applicata all’importo del credito indicato nel formulario, se sono stati sostenuti costi per investimenti in una misura almeno pari all’ammontare indicato nel formulario medesimo. Se, invece, gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale massima deve essere applicata all’ammontare del credito determinato sulla base dell’importo minore degli investimenti effettivamente intrapresi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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