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Novità Irpef - Ires
22 Ottobre 2011

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: puo’ essere utilizzato nel 2011 ed indicato nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 100 del 19 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione, ed ai relativi obblighi di comunicazione, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per il 2007).

In particolare, con la Risoluzione in questione l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato da una società che nel 2009 aveva regolarmente trasmesso al Centro Operativo di Pescara il formulario FRS, contenente i dati relativi agli investimenti in attività di ricerca effettuati, ed aveva ricevuto come risposta un diniego del nulla-osta alla fruizione del credito d’imposta, per esaurimento delle risorse disponibili. La società interpellante, quindi, non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi l’ammontare del credito d’imposta.

In seguito, sono state stanziate ulteriori risorse in favore dei soggetti che, come l’istante, pur avendo iniziato l’attività di ricerca nei tempi prescritti ed aver inviato correttamente il formulario con i dati degli investimenti, non avevano potuto beneficiare del credito d’imposta in questione per esaurimento delle risorse disponibili.

La società interpellante si chiedeva, quindi, come comportarsi rispetto all’obbligo di indicare il predetto credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, obbligo al quale non aveva, come detto, adempiuto, avendo avuto la possibilità di beneficiare del credito soltanto successivamente.

L’Agenzia ha affermato, in riferimento al caso dell’interpellante, che questa potrà, a partire dallo stesso anno 2011, utilizzare in compensazione, mediante modello F24 (indicando il “2011” come anno di riferimento), il credito d’imposta nella percentuale massima consentita del 47,53 %. Ciò sarà possibile se la società ha realizzato, nei periodi d’imposta per i quali è stato presentato il formulario, investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario medesimo.

Qualora, invece, la società istante abbia realizzato investimenti in misura inferiore all’importo indicato nel formulario, l’ammontare del credito d’imposta al quale applicare la suddetta percentuale massima, dovrà essere calcolato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati nei periodi d’imposta per i quali è stato presentato il formulario.

Riguardo all’obbligo di indicare il credito d’imposta in dichiarazione, l’Agenzia è giunta alla conclusione che l’obbligo si intende soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il 2011 (Modello Unico 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è calcolato il credito d’imposta.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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