Con Risoluzione 28 giugno 2007, n. 147, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ad un interpello presentato da una SIM italiana che ha acquistato obbligazioni emesse da una finanziaria residente in un Paese a fiscalità privilegiata (Gibilterra), versando, sugli interessi da questa corrisposti, una ritenuta alla fonte a titolo definitivo, come attestato da apposita certificazione.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che a norma dell’art. 165, commi 1 e 2, TUIR, il credito d’imposta estero può essere riconosciuto solamente se sussistono determinate condizioni quali:
- la produzione di un reddito all’estero: in mancanza di apposite convenzioni in tal senso, si considera prodotto all’estero un reddito che, se prodotto in Italia da un non residente, sarebbe tassato nel nostro paese;
- il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente;
- il pagamento delle imposte estere a titolo definitivo.
Fonte: www.seac.it
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