NULL
Novità Irpef - Ires
7 Luglio 2007

Credito d’imposta: ammesso anche per imposte pagate in Paesi black list

Scarica il pdf

Con Risoluzione 28 giugno 2007, n. 147, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ad un interpello presentato da una SIM italiana che ha acquistato obbligazioni emesse da una finanziaria residente in un Paese a fiscalità privilegiata (Gibilterra), versando, sugli interessi da questa corrisposti, una ritenuta alla fonte a titolo definitivo, come attestato da apposita certificazione.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che a norma dell’art. 165, commi 1 e 2, TUIR, il credito d’imposta estero può essere riconosciuto solamente se sussistono determinate condizioni quali:

  • la produzione di un reddito all’estero: in mancanza di apposite convenzioni in tal senso, si considera prodotto all’estero un reddito che, se prodotto in Italia da un non residente, sarebbe tassato nel nostro paese;
  • il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente;
  • il pagamento delle imposte estere a titolo definitivo.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto