Con Sentenza 27 febbraio 2009 n. 4785, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso spettante al professionista avvocato deceduto, percepito dagli eredi successivamente alla morte dello stesso, resta assoggettabile all’ IRPEF, quale reddito di lavoro autonomo.
Ciò comporta conseguenze anche per quanto attiene l’applicabilità della disciplina relativa alla ritenuta d’acconto: stante la caratteristica reddituale del credito dell’erede del professionista, il sostituto d’imposta dovrà operare ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dell’avvocato.
Fonte: www.seac.it
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