Con Sentenza 1º marzo 2010, n. 4861, la Corte di Cassazione ha stabilito che i crediti IRAP sono privilegiati rispetto agli altri crediti con effetto retroattivo, e quindi anche nel caso in cui il debito sia stato contratto prima del 2007, anno in cui è stato riformato l’articolo 2752 c.c., disciplinante l’ordine dei crediti privilegiati.
Infatti, nonostante l’articolo 2752 c.c., nel testo dopo la riforma del 2007, non annoveri espressamente l’IRAP fra le imposte da ritenere privilegiate, il Collegio di legittimità ha preferito un’interpretazione estensiva: l’IRAP ha sostituito a pieno titolo l’ILOR ed è un’imposta di tipo reale, che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale, sulla base del valore aggiunto prodotto.
Fonte: www.seac.it
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