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5 Novembre 2010

Corte di Giustizia dell’Unione Europea: la lotta all’evasione giustifica un diverso trattamento fiscale delle società di Paesi non membri dell’UE

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Con la Sentenza del 28 ottobre 2010, relativa alla causa C-72/09, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione della diversa applicazione dell’imposta annuale sul valore commerciale degli immobili alle imprese con sede in uno Stato membro o con sede in uno Stato non membro dell’Unione Europea che, però, rientra nello Spazio economico europeo. 

Con tale sentenza, la Corte Europea ha preso in esame, in particolare, la normativa prevista dal codice generale delle imposte francese, che esonera dall’imposta del 3 % sul valore commerciale degli immobili situati in Francia le società che hanno la loro sede in Francia (oltre a rispettare altre condizioni) e che subordina tale esenzione, per le società che hanno sede in un Paese dello Spazio economico europeo, non membro dell’Unione Europea (nel caso in questione il Principato del Liechtenstein), anche all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato terzo allo scopo di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, o alla circostanza che, in forza dell’applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella alla quale sono assoggettate le società stabilite in Francia (condizioni supplementari).       

La questione specifica riguarda la conformità di tale normativa nazionale all’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione), secondo il quale non devono sussistere tra i Paesi che rientrano nello Spazio economico restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti, nè discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali.

La Corte ha voluto ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. Inoltre, tale competenza non consente a tali Stati di applicare misure in contrasto con le libertà di circolazione garantite da disposizioni dell’Accordo dello Spazio economico europeo analoghe a quelle dell’Unione.  

Riguardo al caso specifico, la Corte ha affermato che la normativa francese costituisce per le persone giuridiche, e soprattutto per le società residenti nel Principato di Liechtenstein (e cioè in un Paese terzo non legato alla Francia da alcuna convenzione o trattato in ambito fiscale), una restrizione al principio di libera circolazione dei capitali. Tale restrizione è, però, legittima, in quanto giustificata dal motivo di interesse generale della lotta contro l’evasione fiscale e della necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali.

La Corte riconosce, infatti, che, quando la normativa di uno Stato membro fa dipendere il beneficio di un vantaggio fiscale dalla soddisfazione di condizioni il cui rispetto può essere verificato solo ottenendo alcune informazioni dalle autorità competenti di uno Stato terzo membro dello Spazio economico europeo, lo Stato membro può legittimamente negare la concessione di tale vantaggio se, mancando un obbligo convenzionale in capo a tale Stato terzo di fornire informazioni (e, nel caso in questione, manca qualsivoglia convenzione che obblighi le autorità del Liechtenstein all’assistenza in ambito fiscale), risulti impossibile conseguire le informazioni stesse da quest’ultimo.        

 

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