La Corte di Cassazione, con Sentenza 9 ottobre 2006, n. 21673, è ritornata sull’annoso tema della irrilevanza giuridica delle dichiarazioni tributarie non sottoscritte.
Analizzando l’art, 1, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, i giudici hanno stabilito che la sottoscrizione della dichiarazione, avvenuta entro 30 giorni dall’invito dell’Agenzia delle entrate, sana l’inesistenza dell’atto con efficacia retroattiva.
L’atto è comunque efficace anche attraverso valutazioni in fatto, che consentano di attribuire senza dubbi la paternità della dichiarazione al contribuente.
Fonte: www.seac.it
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