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Novità Irpef - Ires
3 Agosto 2013

Corte di Cassazione: illegittimo l’accertamento ai fini Irpef che non tiene conto dei redditi dichiarati dal coniuge del contribuente.

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La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 18388 del 31 luglio 2013, ha riconosciuto come illegittimo l’avviso di accertamento Irpef notificato ad una contribuente, che, per il periodo oggetto di accertamento, non aveva dichiarato redditi. Tale atto, impugnato dalla contribuente, era stato emesso, per l’anno 2002, a seguito del procedimento di accertamento per redditometro.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad attribuire alla contribuente un reddito di 27.000 Euro per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005, spalmando su tali anni l’importo versato dalla stessa in pagamento di un acquisto immobiliare effettuato nel 2005. La contribuente, inoltre, per l’acquisto dell’immobile, aveva contratto un mutuo trentennale di importo molto elevato.

In quegli anni, la contribuente era fiscalmente a carico del marito, il quale dichiarava, secondo la ricostruzione effettuata dai Giudici della CTR, redditi per un importo limitato (18.000 Euro).

La Corte di Cassazione ha criticato la motivazione della Sentenza di secondo grado, consistente essenzialmente nell’affermazione che la contribuente, non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2001 al 2005, non disponeva, per questi anni, di alcun reddito o comunque disponeva di un reddito familiare modesto, essendo, come detto, a carico del marito che dichiarava redditi pari a 18.000 Euro.

Da tale circostanza, i Giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano tratto la conseguenza che, pur tenendo conto di quanto dedotto dalla contribuente riguardo alla stipula del mutuo, ai riscatti di polizze e ad altri disinvestimenti effettuati nel 2005, non risulterebbe provato come la stessa contribuente potesse, in assenza di redditi personali, sostenere il mutuo e mantenere l’immobile acquistato.

In primo luogo, la Suprema Corte ha riconosciuto come illogica l’argomentazione alla base della pronuncia impugnata secondo la quale si dovrebbe desumere l’esistenza di redditi personali della contribuente nell’anno 2002 dalla circostanza che la stessa avrebbe iniziato nel 2005 a sostenere le spese per il mutuo ed il mantenimento dell’immobile.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha evidenziato come dall’accertamento di fatto operato nel primo grado di giudizio fosse emersa l’esistenza di modelli di dichiarazione presentati dal marito della contribuente per gli anni 2004 e 2005 dai quali risultano dei redditi elevati, pari a circa 80.000 Euro. Tale circostanza deve, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, essere considerata come decisiva ai fini dell’accertamento del reddito familiare della contribuente nel periodo preso in considerazione dall’Amministrazione Finanziaria. La Commissione Regionale ha, invece, ignorato tale circostanza e, quindi, la sua motivazione risulta del tutto insufficiente.

La Cassazione ha, quindi, annullato la Sentenza impugnata ed ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, affinché giunga ad una nuova decisione che, questa volta, tenga conto dei redditi percepiti dal coniuge della contribuente nel periodo rilevante ai fini dell’accertamento effettuato dall’Amministrazione Finanziaria.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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