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Novità Irpef - Ires
5 Novembre 2011

Cooperative di produzione e lavoro che concludono contratti di appalto: i costi per le opere eseguite dalle imprese appaltatrici non rilevano ai fini della mutualita’ prevalente, ma rilevano per le norme tributarie.

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Nella Risoluzione n. 104 del 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito della mutualità prevalente in capo alle società cooperative, con particolare riferimento alle società cooperative di produzione e lavoro che si avvalgono dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.

L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ha ricordato che l’articolo 2513 del codice civile, alla lettera b), stabilisce che gli amministratori ed i sindaci devono evidenziare, nella contabilità delle società in questione, che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50 % del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro riguardanti lo scopo mutualistico.

Le altre forme di lavoro richiamate nella norma sono le forme di lavoro stabilite con contratti atipici diversi dal contratto di lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, purché abbiano un collegamento con l’attuazione dello scopo mutualistico.

Nel computo della mutualità prevalente, invece, non rileva il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese, nell’ambito del contratti di appalto stipulati dalle società cooperative. Infatti, il committente non diviene parte di un rapporto di lavoro con i dipendenti dell’impresa appaltatrice ed i costi sostenuti dal committente (società cooperativa) sono costi per il pagamento di un servizio e non costi di lavoro.    

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che l’articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede che le cooperative di lavoro e produzione possano fruire di una esenzione Ires, pari alla quota dell’Irap computata a conto economico, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 50 % dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se, poi, l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 %, ma non al 25 %, dell’ammontare complessivo dei costi, l’esenzione dal reddito imponibile Ires è pari al 50 % dell’Irap iscritta a conto economico. Si guarda, quindi, all’ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla società cooperativa (esclusi solo i costi per le materie prime e sussidiarie).

In conclusione, per una società cooperativa di lavoro e produzione che conclude contratti di appalto per lo svolgimento dell’attività sociale, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, mentre non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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