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Novità Irpef - Ires
7 Settembre 2013

Convertito in Legge il Decreto del fare: alcune novita’ in materia fiscale introdotte in sede di conversione.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Decreto del fare – vedi newsletter Misterfisco del 24 giugno 2013).

Tra le novità introdotte in sede di conversione, mettiamo in evidenza in materia di semplificazione fiscale:

– La possibilità per i soggetti titolari di partita Iva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e di cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento o in diminuzione. Potrà, inoltre, essere trasmesso l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

La trasmissione dei dati in questione dovrà essere effettuata quotidianamente.

I soggetti che opteranno per tale regime potranno trarre un beneficio in termini di minori adempimenti fiscali: non dovranno, infatti, presentare la comunicazione per lo “spesometro”, per le operazioni con operatori economici black list, per le operazioni realizzate senza applicazione dell’Iva. Articolo 50-bis.

– La possibilità per i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta che sia tenuto ad effettuare il conguaglio, di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando la dichiarazione 730 ai Caf ed agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale. Articolo 51-bis.

Le modalità di attuazione di tale nuova disposizione sono state individuate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013 e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 22 agosto 2013.

– Riguardo alla riscossione (articolo 52):

in caso di iscrizione del fermo sui beni mobili registrati deve essere notificata dall’agente della riscossione al debitore ad ai soggetti coobbligati una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel medesimo termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione;

con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’Istituto nazionale di statistica, dovrà essere individuato uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” nei cui confronti non si potrà dare corso all’espropriazione;

entro nove mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione, il Governo dovrà riferire alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ciascuna delle misure previste dall’articolo 52 del Decreto convertito in legge, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con riferimento, in particolare, all’introduzione della franchigia di 120.000 Euro per l’espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso, all’innalzamento a 120 del numero massimo delle rate nelle quali possono essere ripartiti i debiti, all’ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venire meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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