Con Risoluzione 24 luglio 2008, n. 319, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione della plusvalenza derivante dalla vendita di aree edificabili, di cui all’art. 67, TUIR.
In particolare, l’Agenzia precisa che una cessione di terreni lottizzati può configurarsi soltanto qualora:
- il Comune abbia approvato il piano di lottizzazione;
- sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione.
In base alla legge urbanistica (Legge n. 1150/1942 e successive modificazioni), infatti, l’autorizzazione da parte del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca tutti gli oneri a carico del privato relativi all’urbanizzazione dell’area, completando l’iter amministrativo.
Fonte: www.seac.it
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