Con Risoluzione 27 agosto 2009, n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pegno costituito sulle azioni di una società partecipata influisce sul “controllo rilevante”, essenziale all’ammissione al regime del consolidato, di cui all’art. 117 e seguenti, TUIR.
L’Amministrazione Finanziaria ha fornito a tal riguardo i seguenti chiarimenti:
- controllo rilevante: senza il controllo non è possibile effettuare la tassazione di gruppo;
- partecipazione al capitale sociale: la partecipazione si rapporta al capitale sociale di riferimento, costituito esclusivamente dalle azioni ordinarie escludendo sia al numeratore che al denominatore le azioni prive di diritto di voto esercitabile in assemblea generale;
- partecipazione agli utili: va verificato il rapporto tra le azioni con diritto agli utili detenute dal controllante e il numero di azioni totali che conferiscono il diritto a partecipare agli utili;
- effetti del pegno sulla partecipazione agli utili: la riscossione di dividendi da parte del creditore pignoratizio, non rileva per la verifica del requisito alla partecipazione agli utili.
Fonte: www.seac.it
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