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Novità Irpef - Ires
17 Dicembre 2011

Controlli automatizzati delle dichiarazioni: istituiti i codici tributo per i versamenti parziali delle somme dovute.

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Con la Risoluzione n. 120 del 12 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (in relazione, cioè, alle risultanze dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, previsti da tale norma).

In particolare, si tratta del versamento dell’imposta rideterminata ai fini Irpef a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata (con relativo versamento di interessi e sanzioni), del versamento dell’imposta rideterminata ai fini Ires a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata (con interessi e sanzioni), del versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo a contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (acconto prima rata, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione e saldo).

Ed ancora, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata (imposta, interessi e sanzioni), per il versamento del credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (imposta, interessi e sanzioni), per il versamento del credito d’imposta per il reintegro delle somme anticipate ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 252 del 2005 (imposta, interessi e sanzioni), per il versamento del credito d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d’esercizio (imposta, interessi e sanzioni), per il versamento del credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (imposta, interessi e sanzioni), e per il versamento della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici (imposta, interessi e sanzioni).

I codici tributo istituiti riguardano, inoltre, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito di operazione straordinaria di cui all’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del Decreto Legge n. 185 del 2008 (imposta, interessi e sanzioni), il versamento della ritenuta sugli interessi versata dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Decreto Legge n. 98 del 2011 (imposta, interessi e sanzioni), del versamento della ritenuta operata a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (imposta, interessi e sanzioni).

Nella Risoluzione del 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i codici istituiti con essa devono essere utilizzati qualora i destinatari delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 intendano versare solo una parte dell’importo complessivo richiesto.   

Nel modello F24, i codici in questione dovranno essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”, riportando il codice atto e l’anno di riferimento presenti nelle comunicazioni predette.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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