Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2011, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (Manovra economica di agosto) in materia di contributo di solidarietà.
Nel Decreto è stato confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo annuo lordo del contribuente sia superiore a 300.000 Euro, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 3 % della parte di reddito che eccede il predetto importo.
Inoltre, ai fini della determinazione dell’Irpef, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta al quale si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.
Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi e deve essere versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’Irpef.
Ancora, riguardo ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo di solidarietà deve essere determinato dai sostituti d’imposta, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo del contributo dovuto è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga nel quale sono svolte le operazioni di conguaglio predette ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute.
Anche in questo caso è previsto che, ai fini della determinazione dell’Irpef dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, sia riconosciuta la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale importo, infine, dovrà essere indicato nel Cud dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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