Con Risoluzione 28 aprile 2009, n. 114, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi previdenziali dovuti da un soggetto deceduto, qualora siano successivamente versati dal coniuge superstite possono essere dedotti dal reddito complessivo di quest’ultimo.
Tuttavia, il documento di prassi sottolinea che il pagamento delle somme dev’essersi reso necessario al fine di ottenere l’erogazione della pensione di reversibilità del de cuius: il coniuge superstite, infatti, non avrebbe potuto beneficiare del trattamento di reversibilità se non avesse provveduto al pagamento dei contributi dovuti dal marito scomparso.
Fonte: www.seac.it
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