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Novità Irpef - Ires
5 Novembre 2010

Contributi per le organizzazioni di volontariato e le ONLUS per l’acquisto di ambulanze e beni strumentali

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Con Decreto n. 177 del 14 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Regolamento riguardante i criteri e le modalità da seguire per la concessione e l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 96, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale. In particolare, si tratta dei contributi, in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l’acquisto di autombulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Nel decreto è specificato che per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non deve essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai beneficiari del contributo.

Nel Decreto sono, altresì, specificate le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo e, in particolare, la documentazione che deve essere allegata alle domande. Il termine di presentazione è rappresentato dal 31 dicembre dell’anno in cui sono stati effettuati gli acquisti per i quali si richiede il contributo.

E’ previsto che, entro centoventi giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicherà, con Decreto del Direttore Generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale ammesse, con l’indicazione del contributo concesso. Il contributo verrà poi erogato con accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto suddetto.

       

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