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14 Gennaio 2012

Contributi di previdenza complementare: l’Agenzia delle Entrate precisa le regole per la deducibilita’ da parte dei lavoratori di prima occupazione.

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Nella Risoluzione n. 131 del 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in materia di deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione.

La questione è stata posta in riferimento alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, che prevede la possibilità, per tali lavoratori, di beneficiare di un bonus ulteriore, pari a 2.582,29 Euro annui, rispetto al plafond di deducibilità ordinario di importo pari a 5.164,57 Euro annui.

La normativa in questione, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, dispone che, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, la differenza tra l’importo dei contributi versati ed il limite annuale dei 5.164,57 Euro non venga definitivamente persa, ma contribuisca a formare un ulteriore plafond di deducibilità che possa essere utilizzato entro i venti anni successivi. Ciò allo scopo di incentivare l’iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione, che, nei primi anni lavorativi, conseguono un reddito più basso e, conseguentemente, versano meno contributi.

Il plafond accumulato nei primi cinque anni potrà, quindi, essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare in aggiunta al limite annuale massimo, fino a concorrenza di 2.582,29 Euro annui (per un importo massimo di 7.746,86 Euro).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il plafond accumulato, inoltre, potrà essere utilizzato, fino a completo esaurimento, tutte le volte in cui saranno versati contributi che eccedono il limite dei 5.164,57 Euro. La normativa non prevede l’obbligo di ripartizione in quote costanti del plafond accumulato, nè prevede alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo del plafond in un determinato anno.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che se il lavoratore versa ogni anno (nei venti anni successivi al quinto) contributi di importo inferiore a 5.164,57 Euro, perde definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond accumulato nei primi cinque anni di partecipazione alla pensione complementare.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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