Con Comunicato Stampa 11 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento dell’importo a saldo per l’anno 2008 dell’imposta sostitutiva del 20% dovuto dai contribuenti minimi è soggetto alle stesse disposizioni in materia dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Pertanto, oltre al versamento del primo acconto dovuto a titolo di imposta sostitutiva (con codice tributo 1798), anche l’importo da versare a saldo potrà essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate (con codice tributo 1800).
Fonte: www.seac.it
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