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Novità Irpef - Ires
16 Aprile 2011

Contratto di rete di imprese: tutti i chiarimenti e le regole per fruire dell’agevolazione fiscale.

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Con la Circolare n. 15 del 14 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete.

Si ricorda che la Commissione europea, con decisione del 26 gennaio 2011, ha ritenuto che la misura fiscale in questione non costituisce aiuto di Stato.

L’agevolazione fiscale consiste nella sospensione dell’imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Il regime di sospensione cessa, poi, nell’esercizio nel quale la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.

Nella Circolare viene dapprima richiamata la disciplina civilistica del contratto di rete. “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (articolo 3, comma 4-ter, Decreto Legge n. 5 del 2009). Elemento essenziale del contratto di rete è il programma comune; il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

I presupposti per accedere all’agevolazione fiscale sono l’adesione delle imprese al contratto di rete, l’accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio e la destinazione di essi al fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, l’asseverazione del programma di rete da parte di appositi organismi.     

Tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione; la realizzazione degli investimenti, invece, può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello nel quale è stata deliberata la destinazione dell’utile.

L’agevolazione riguarda gli utili d’esercizio accantonati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Possono accedere all’agevolazione fiscale sia le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, sia le imprese che hanno aderito a un contratto di rete giù esistente, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento e dalla localizzazione territoriale.

Il regime di sospensione d’imposta viene attuato mediante una diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta al quale si riferiscono gli utili accantonati. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non l’Irap. Può essere fruita soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti.

Inoltre, il 14 aprile 2011, sono stati emanati anche tre Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stata data attuazione alla disposizione che prevede l’agevolazione fiscale in questione.

Con due Provvedimenti sono stati, infatti, approvati i modelli da compilare. Si tratta, in particolare, del modello RETI per comunicare i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali. E’ disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico. Deve essere presentato all’Agenzia medesima esclusivamente per via telematica, attraverso il software “AGEVOLAZIONERETI” (disponibile dal 20 aprile), nei periodi dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.     

Un ulteriore Provvedimento riguarda il modello per la comunicazione dell’idoneità dell’organismo ad asseverare un determinato programma di rete. Questo verrà inviato all’Agenzia delle Entrate dalle rispettive Confederazioni di rappresentanza datoriale, rappresentative a livello nazionale.

Infine, è stato emanato un terzo Provvedimento con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di comunicazione dell’avvenuta asseverazione del programma comune di rete. La comunicazione in questione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate dagli organismi di asseverazione, per via telematica, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello nel quale l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete o al rappresentante della rete risultante dal contratto.  
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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