Con Risoluzione 13 marzo 2007, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di scissione, le perdite prodotte dalla società controllante scissa durante il triennio di opzione per il consolidato fiscale nazionale possono essere trasferite alla società beneficiaria, proporzionalmente al patrimonio netto trasferito.
Anche alle società che hanno optato per il consolidato fiscale si applicano infatti le norme in materia di fusione e scissione, in particolare l’art. 172, comma 7, TUIR, richiamato dall’art. 173, che disciplina la riportabilità delle perdite.
Fonte: www.seac.it
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