NULL
Novità Irpef - Ires
15 Settembre 2008

Conservazione informatica delle copie delle dichiarazioni: Risoluzione

Scarica il pdf

Con Risoluzione 8 agosto 2008, n. 354, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in alternativa all’archivio cartaceo, la conservazione sostitutiva della copia di ciascuna dichiarazione, perfettamente coincidente con l’originale consegnato al contribuente e corrispondente nel contenuto al file trasmesso all’Amministrazione finanziaria, dipenderà dalla natura (informatica o analogica) del documento oggetto di conservazione, ovvero:

  • in caso di documento informatico, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004;
  • nel caso di documento analogico, andranno seguite le indicazioni fornite dall’articolo 4, D.M. 23 gennaio 2004.

Come per i CAF, quindi, l’obbligo della sottoscrizione del contribuente non sussiste nelle ipotesi di documento informatico (dichiarazione) conservato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica con le modalità del citato articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
3 Aprile 2026
Cartelle di pagamento e rateizzazione: la guida

Cosa fare nel caso in cui venga notificata una cartella di pagamento...

3 Aprile 2026
Recupero Ici per enti non commerciali: nuova scadenza al 30 settembre 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei...

3 Aprile 2026
Eventi e IVA: come trattare i servizi diversi dall’accesso

Il tema della corretta applicazione dell’IVA negli eventi torna al centro...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto