La Commissione tributaria provinciale di Torino, nell’ordinanza n. 1025/2004, ha sospeso il giudizio, sollevando alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 12, comma 2-ter, Legge n. 289/2002, in base al quale il contribuente, il cui debito è stato iscritto a ruolo e consegnato al concessionario dopo il 30 giugno 2001, non può ricorrere alla definizione agevolata prevista dal Condono 2002.
Secondo i Giudici, infatti, prendere come riferimento la data in cui i ruoli sono stati affidati al Concessionario può dar luogo a disparità di trattamento dei contribuenti che possono aderire al condono, in quanto la normativa non prevede alcun termine per la trasmissione al concessionario del ruolo, una volta apposto il visto di esecutività dello stesso.
Fonte: www.seac.it