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1 Dicembre 2012

Compensi degli amministratori: si applica il principio di cassa allargato.

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Nella Sentenza n. 15241 del 12 settembre 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che devono essere assimilati ai redditi da lavoro dipendente le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.


In virtù di quanto disposto nel Testo Unico delle imposte sul reddito, ai redditi da lavoro dipendente deve essere applicato il principio di cassa “allargato”, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed in valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello al quale si riferiscono.

La Suprema Corte ha evidenziato che a qualsiasi erogazione economica che ha titolo nel rapporto di lavoro si applica il principio di cassa, in quanto si deve guardare al momento non della maturazione, ma della relativa percezione, costituendo quest’ultima il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale.


Quindi, anche l’imputazione del compenso all’amministratore, assimilato, come detto, a quello del lavoratore dipendente, è regolata dal principio di cassa e va effettuata con riferimento al momento dell’effettiva percezione del compenso.


La questione controversa, affrontata dalla Corte di Cassazione, riguarda l’applicabilità ai compensi degli amministratori del suddetto principio di cassa allargato.

La Corte ha affermato che, in mancanza di una norma specifica derogatoria e stante l’assimilazione normativa al reddito di lavoro dipendente dei compensi degli amministratori, il principio di cassa allargato trova applicazione anche ai compensi degli amministratori.

In questo modo, coincidono il periodo d’imposta nel quale i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello nel quale gli stessi compensi sono dedotti dal reddito dell’erogante, mantenendo la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per la società.

La Cassazione ha anche precisato che deve essere considerato diversamente il caso in cui l’attività di amministratore svolta rientri nell’oggetto di arte o professione. In questa ipotesi, le somme corrisposte sono soggette alla disciplina del reddito da lavoro autonomo per il quale il principio di cassa allargato non si applica.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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