Con Risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti posti da un centro di assistenza fiscale relativamente al Modello 730. In particolare, l’Amministrazione ha disposto che:
- la detrazione IRPEF del 36%, di cui all’articolo 9, comma 2, Legge n. 448/2001 (acquisto di immobili ristrutturati da impresa o cooperativa edilizia), trova applicazione anche nell’ipotesi di acquisto di un diritto reale di godimento parziale, come ad esempio l’usufrutto, in proporzione al valore del diritto acquistato;
- in materia di previdenza complementare, nel caso di mancata indicazione degli appositi codici nel punto 8 del modello CUD, utili per determinare limiti di deducibilità più alti, nel modello 730, il soggetto che presta assistenza fiscale, non essendo in grado di determinare detti limiti particolari, è tenuto alla compilazione del modello 730 seguendo le regole ordinarie;
- i termini entro cui il contribuente deve effettuare il versamento delle somme dovute, nell’ipotesi in cui il sostituto che presta assistenza fiscale non abbia potuto effettuare i conguagli a debito per cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, sono quelli ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi (con possibilità di rateazione e ricorso al ravvedimento operoso nel caso in cui i termini siano scaduti);
- nel caso di mutuo stipulato per acquisto di immobile abitazione principale “al grezzo”, la detrazione del 19% degli interessi passivi spetta con riferimento alla costruzione dell’abitazione principale (rigo E10) e non per l’acquisto (rigo E7).
Fonte: www.seac.it
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